Sez. 3, Sentenza n. 2640 del 09/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 227561 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Direttore dei lavori - Responsabilità - Fondamento - Individuazione.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In tema di costruzioni in zone sismiche, il direttore dei lavori, mentre non è penalmente responsabile del reato di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, per l'omessa comunicazione-denuncia dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo ad esso affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)