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Sez. 3, Sentenza n. 22867 del 11/05/2005 Ud. (dep. 17/06/2005) Rv. 231945 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Violazioni alle norme o alle prescrizioni - Direttore dei lavori - Dovere di vigilanza - Responsabilità - Esonero - Condizioni di cui all'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231945-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, il direttore dei lavori è responsabile delle violazioni alle disposizioni in materia commesse in sua assenza, atteso che sullo stesso grava l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, ed in caso di violazioni di scindere immediatamente la propria posizione da quella degli autori materiali mediante l'adempimento dei doveri allo stesso imposti dall'art. 29, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)