Sez. 2, Sentenza n. 13 del 05/01/1970 (Rv. 344615 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile ove non siano specificati gli errori che si assumono commessi e le voci di tariffa che si assumono violate. (Conf 2613-69, massima n 342225 3978-68, massima n 337547 3271-68, massima n 336238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)