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Sez. 2, Sentenza n. 13 del 05/01/1970 (Rv. 344615 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344615-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile ove non siano specificati gli errori che si assumono commessi e le voci di tariffa che si assumono violate. (Conf 2613-69, massima n 342225 3978-68, massima n 337547 3271-68, massima n 336238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)