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Sez. 2, Sentenza n. 3271 del 14/10/1968 (Rv. 336238 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE - VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336238-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE - VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*

Per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione della liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato effettuata in Sede di merito, e indispensabile che siano specificate le voci contestate ed indicate le singole partite della relativa tariffa professionale violata, appunto per offrire alla Corte gli elementi necessari per il giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)