Sez. 2, Sentenza n. 3271 del 14/10/1968 (Rv. 336238 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE - VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE - VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
Per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione della liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato effettuata in Sede di merito, e indispensabile che siano specificate le voci contestate ed indicate le singole partite della relativa tariffa professionale violata, appunto per offrire alla Corte gli elementi necessari per il giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)