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Sez. U, Sentenza n. 6774 del 15/11/1983 (Rv. 431476 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO PROPOSTO CON SCOPI MERAMENTE DILATORI - RILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431476-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO PROPOSTO CON SCOPI MERAMENTE DILATORI - RILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il principio, secondo il quale la legittimazione al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a ciascuna delle parti, ed anche a quella che non abbia sollevato dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, non resta escluso dal fatto che il ricorso stesso risulti proposto con scopi meramente dilatori, trattandosi di circostanza rilevante al diverso fine dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. (V 1280/82, mass n 419151; (V 6166/79, mass n 402885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)