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Sez. U, Sentenza n. 9352 del 10/11/1994 (Rv. 488489 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Legittimazione - Dell'attore innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488489-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Legittimazione a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione è, a norma dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., ciascuna delle parti in causa, e quindi anche quella che abbia proposto la domanda davanti al giudice adito, della cui giurisdizione vuole essere certa, indipendentemente dall'attività processuale o dalle contestazioni della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)