Sez. U, Sentenza n. 9352 del 10/11/1994 (Rv. 488489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Legittimazione - Dell'attore innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Legittimazione a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione è, a norma dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., ciascuna delle parti in causa, e quindi anche quella che abbia proposto la domanda davanti al giudice adito, della cui giurisdizione vuole essere certa, indipendentemente dall'attività processuale o dalle contestazioni della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)