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Sez. U, Sentenza n. 1280 del 02/03/1982 (Rv. 419151 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419151-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 96 primo comma cod. proc. civ., il quale prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità da lite temeraria, a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, fissa una sanzione alla violazione di obblighi di correttezza processuale, consistente nell'utilizzazione del processo a scopi diversi da quelli cui esso è preordinato, che non richiede una soccombenza necessariamente "nel merito" (come invece previsto nel diverso caso del secondo comma), né postula che la soccombenza medesima sia riscontrata in esito all'intero giudizio o ad un'autonoma fase d'impugnazione. Detta norma, pertanto, deve trovare applicazione anche in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni della parte che si sia avvalsa dell'istanza di regolamento al solo fine della sospensione del giudizio di merito e del differimento della sua decisione. (contra 4264/81; (contra 242/80, mass n 403629; (contra 690/79, mass n 396853; (contra 1540/77, mass n 385251; (contra 1105/76, mass n 379775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)