Sez. U - , Ordinanza n. 27465 del 29/12/2016 (Rv. 641815 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Associazione Teatro Stabile Città di Napoli - Esclusione di candidata da procedura selettiva di assunzione - Controversia - Giurisdizione - Del giudice ordinario – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La controversia proposta da un candidato rimasto escluso da una procedura selettiva indetta dall’Associazione Teatro Stabile Città di Napoli - avente personalità giuridica di diritto privato, cui non può essere applicato il d.lgs. n. 165 del 2001, ed insuscettibile di essere annoverata tra le società pubbliche assoggettate, per il reclutamento del personale, al disposto dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - che abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte della P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendovi alcun comportamento riconducibile all’esercizio di poteri pubblici idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 art. 1, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345, Legge 26/01/2001 num. 6 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)