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Sez. U, Ordinanza n. 22494 del 01/12/2004 (Rv. 578150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" - Natura di ente di diritto privato - Controversia promossa dal privato contro di essa senza coinvolgimento della P.A. - Regolamento preventivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Alla Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" va riconosciuta natura giuridica privata, avendo il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 trasformato in fondazioni di diritto privato gli enti che operavano nel settore musicale; ne consegue che nella controversia contro tale Fondazione, promossa dal privato per il risarcimento dei danni conseguenti alla asserita illegittima condotta dell'ente in una procedura concorsuale per l'assunzione di personale, è inammissibile - versandosi, appunto, in una causa tra privati nella quale non è coinvolta la P.A. - il regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni della stessa. Nè ad integrare una questione di giurisdizione è sufficiente il rilievo che la pretesa risarcitoria "ex" art. 2043 cod. civ. si colleghi alla dedotta lesione di interessi legittimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)