Sez. 1, Sentenza n. 5653 del 18/12/1989 (Rv. 464617 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VALORE VENALE DEL FONDO - INCIDENZA NEGATIVA DEGLI INDICI DI CUBATURA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VALORE VENALE DEL FONDO - INCIDENZA NEGATIVA DEGLI INDICI DI CUBATURA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Sul valore venale del fondo, al fine della Determinazione della indennità espropriativa, non è computabile l'incidenza negativa degli "indici di cubatura", fissati da piano per l'edilizia economica e popolare (in base a previsione originaria o successiva variante), considerato che detto piano non è strumento generale di disciplina del territorio, ma è preordinato ad espropriazione (implicando, con la sua approvazione, dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso contemplate), e che quegli indici, al pari dei divieti di edificazione, vanno inclusi fra i vincoli di inedificabilità. (V 2260/84, mass n 434298).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)