diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3668 del 16/12/1971 (Rv. 355418 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL MEDIATORE - NUNCIUS DELLA PROPOSTA DI UN CONTRAENTE - AMMISSIBILITA - INIZIATIVA DELL'AFFARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355418-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - ATTIVITA DEL MEDIATORE - NUNCIUS DELLA PROPOSTA DI UN CONTRAENTE - AMMISSIBILITA - INIZIATIVA DELL'AFFARE - IRRILEVANZA.*

Non contrasta con la natura giuridica della mediazione ne con la funzione di imparziale intermediario fra i contraenti, la circostanza che il mediatore si faccia, come 'nuncius', portatore della proposta dell'uno all'altro: anzi, quest'attivita, di riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza e adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi, e tipica della mediazione; ed e indifferente che l'iniziativa dell'affare parta dallo stesso mediatore o, da una delle parti, e che, nell'un caso e nell'altro, sia il mediatore a sollecitare la proposta, o a ricevere l'incarico di riferirla, o a mettere in contatto i possibili contraenti prima che alcuna proposta concreta sia stata formulata. (Conf 1917'70, mass n 347932).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)