Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 14/07/2009 (Rv. 609184 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conferimento di incarico unilaterale - Mediazione - Configurabilità - Esclusione - Mandato - Sussistenza - Conseguenze.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)