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Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 07/03/2003 (Rv. 560959 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO | Prova - Forma scritta - Necessità - Portata dell'art. 110 legge dir. autore - Riferibilità all'ipotesi del trasferimento allegato quale semplice fatto storico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560959-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO

La norma dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto; essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorché il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del medesimo bene, in tal caso l'acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2581, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)