Sez. 1, Sentenza n. 13937 del 13/12/1999 (Rv. 532091 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" | Indennità ex art. 46 e ex art. 40 legge n. 2365/1865 - Presupposti - Fattispecie in materia di espropriazione parziale.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM"
In tema di cessione dei diritti di utilizzazione economica di un programma per elaboratore, l'articolo 110 della legge n. 633 del 1941 dispone che la medesima deve essere provata per iscritto; peraltro, la norma si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non alla diversa ipotesi in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia violato detto diritto; in tal caso il contratto con cui è stato attuato il trasferimento non viene invocato come fonte di diritti e doveri tra le parti ma allegato come mero fatto storico e in quanto tale può essere provato con ogni mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)