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Sez. 1, Sentenza n. 1392 del 11/02/1994 (Rv. 485287 - 01)

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - Cessione o trasferimento | Prova - Forma scritta - Necessità - Cessionario del diritto di utilizzazione - Controversia con un terzo - Data della scrittura privata - Prova - Limitazioni ex art. 2704 cod. civ. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485287-01

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - Cessione o trasferimento

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dello ingegno deve essere provato per iscritto, ma la forma scritta, essendo richiesta "ad probationem", non costituisce requisito per la validità della cessione. Nè, qualora il trasferimento venga invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia violato detto diritto (nella specie, producendo e ponendo in vendita oggetti in ceramica confondibili con altri prodotti registrati) - e non già nei confronti di chi assuma vantare il medesimo diritto -, operano le limitazioni previste dall'art. 2704 cod. civ., circa la prova della data della scrittura privata, applicandosi detta disposizione solo quando sulla base della scrittura si vogliono conseguire gli effetti propri della convenzione e non nel caso in cui la scrittura medesima sia allegata quale semplice fatto storico che può essere provato, in quanto tale, con qualsiasi mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2581, Cod. Civ. art. 2701, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)