Sez. 3, Sentenza n. 8556 del 22/08/1990 (Rv. 468979 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE - RECESSO - IN GENERE - RILASCIO DEL FONDO IN FORZA DI SENTENZA ESECUTIVA AL TERMINE DELL'ANNATA AGRARIA - DISCIPLINA EX ART. 1591 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE - RECESSO - IN GENERE - RILASCIO DEL FONDO IN FORZA DI SENTENZA ESECUTIVA AL TERMINE DELL'ANNATA AGRARIA - DISCIPLINA EX ART. 1591 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ.*
L'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il quale stabilisce che il rilascio del fondo concesso in affitto avviene al termine dell'annata agraria in cui è stata emessa la sentenza esecutiva di rilascio, regola il momento della esecuzione di tale sentenza, ma non esclude l'applicabilità del principio generale fissato dall'art. 1591 cod. civ., secondo il quale il conduttore in mora nel restituire la cosa deve il corrispettivo pattuito fino alla consegna, salvo il maggior danno, e che opera anche se il ritardo dipenda dalla durata del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)