Sez. 2, Sentenza n. 30229 del 05/06/2014 Ud. (dep. 10/07/2014) Rv. 260034 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Falsa attribuzione di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici - Sussistenza del reato - Fine di esercitare illegalmente la professione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie, nella quale l'imputato si qualificava come collega del medico curante della persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)