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Sez. 6, Sentenza n. 42267 del 01/10/2024 Ud. (dep. 18/11/2024) Rv. 287198-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Sostituzione di persona - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287198-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non sussiste rapporto di specialità fra il delitto di sostituzione di persona e quello di esercizio abusivo della professione in quanto, mentre quest'ultimo tutela l'interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte unicamente da chi è in possesso della relativa abilitazione, ai fini dell'integrazione del delitto di sostituzione di persona non è necessario che la falsa attribuzione della qualità sia diretta all'esercizio della relativa attività, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad ingannare la pubblica fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso tra i due reati, valorizzando anche l'elemento specializzante della finalità di vantaggio, connotante il reato di sostituzione di persona).

Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)