Sez. 5, Sentenza n. 3645 del 21/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 212950 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Falsa attribuzione di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici - Sussistenza del reato - Fine di esercitare illegalmente la professione - Non necessario - Fatto commesso per mera soddisfazione di una vanità personale - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'attribuzione della qualità di architetto.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione; né importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie in cui l'imputata, spacciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto impagato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)