Sez. 1, Sentenza n. 19142 del 06/09/2006 (Rv. 591600 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI | Recesso del proponente l'offerta più vantaggiosa - Conseguenze - Responsabilità precontrattuale a norma dell'art. 1337 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Autotutela di cui all'art. 587 cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ. (perdita della cauzione e pagamento della differenza di prezzo) - Applicabilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI
In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non già le conseguenze di cui all'art. 1337 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. cod. proc. civ. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 587, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177, Legge Falliment. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)