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Sez. 1, Sentenza n. 28984 del 10/12/2008 (Rv. 606195 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Vendita di beni mobili affetti da vizi - Conseguenze - Azione redibitoria - Esclusione - Responsabilità per la custodia e la vendita dei beni inventariati - Configurabilità a carico del curatore come organo del fallimento - Conseguenze - Azione risarcitoria nei confronti del curatore in proprio - Questione di legittimazione passiva - Sentenza secondo equità del giudice di pace - Impugnabilità con il ricorso per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606195-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ

Nel caso in cui i beni mobili oggetto di vendita in sede fallimentare risultino affetti da vizi redibitori, non è configurabile la garanzia prevista dall'art. 1490 cod. civ., neppure se la vendita abbia avuto luogo ad offerte private, ma solo una responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati ed alla vendita degli stessi nell'ambito della procedura concorsuale, e dunque un'obbligazione risarcitoria che, in quanto correlata al compimento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni del curatore, non è posta a carico di quest'ultimo come persona fisica, ma a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate dall'art. 111 n. 1 della legge fall.. Qualora pertanto, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, il compratore abbia fatto valere l'erronea descrizione dei beni in sede di inventario, con l'attribuzione di caratteristiche tecniche non possedute e senza il rilevamento di difetto di funzionamento, costituisce una questione di legittimazione passiva, riproponibile anche con il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, quella avente ad oggetto l'esistenza del dovere del curatore, convenuto in proprio, di subire il giudizio instaurato dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 87, Legge Falliment. art. 106, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2922

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)