Sez. L, Sentenza n. 4360 del 01/07/1986 (Rv. 447123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - PROROGA DEL TERMINE - FORMA SCRITTA - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - PROROGA DEL TERMINE - FORMA SCRITTA - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
In tema di rapporto di lavoro a termine, la Mancanza nella legge n. 230 del 1962 di un'esplicita prescrizione in ordine alla Forma della proroga del termine implica che la proroga stessa sia valida ed efficace anche se non risultante da atto scritto, purché concorra il consenso del lavoratore e salva la necessità per il datore di lavoro di provare l'obiettivo protrarsi di quella situazione di fatto che aveva giustificato l'apposizione del termine. Sussiste invece la necessità dall'atto scritto allorché, non di proroga si tratti, bensì di fissazione di un nuovo termine avente una sua causa autonoma rispetto a quella del primo termine, atteso che in tal caso - in cui deve ravvisarsi un nuovo e distinto contratto a termine - trova applicazione la disciplina generale posta dall'art. 1 legge citata, che richiede appunto la Forma scritta della apposizione del termine al contratto.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)