Sez. L, Sentenza n. 6305 del 23/11/1988 (Rv. 460647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL RAPPORTO - CONSENSO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA - NECESSITÀ - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL RAPPORTO - CONSENSO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA - NECESSITÀ - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è prevista, dall'art. 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, per esigenze verificatesi al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, sicché - salva peraltro la legittimità dell'iniziale pattuizione della disponibilità delle parti a prorogare il rapporto nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di legge - è con riguardo al momento predetto che va accertato il consenso del lavoratore alla proroga, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria la Forma scritta. (V 4360/86, mass n 447123; (V 5020/81, mass n 415796).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)