Sez. 1, Sentenza n. 11263 del 05/07/2012 (Rv. 623063 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Successiva proposizione di istanza ex art. 47 cod. proc. civ. - Cessazione della causa di sospensione - Conseguenze - Riassunzione del giudizio ad istanza di parte - Ammissibilità - Fondamento - Provvedimento presidenziale di assegnazione - Incidenza ai fini della tempestività della riassunzione - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
In presenza di un'istanza di regolamento di competenza rivolta avverso un provvedimento di sospensione del giudizio disposto a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., l'effetto sospensivo non dipende dall'introduzione del procedimento ex art. 47 cod. proc. civ., essendo, infatti, quel giudizio già sospeso; ne discende logicamente che, venuta meno la causa di sospensione che ha provocato l'istanza di regolamento, la parte interessata, entro i sei mesi successivi, ha il potere di provocare la ripresa del processo in precedenza sospeso, impedendo così il verificarsi della sua estinzione; inoltre la circostanza che il giudizio sia stato inizialmente riassunto dinanzi ad una sezione della corte territoriale e quindi, con provvedimento presidenziale, sia stato assegnato ad altra sezione, non ha alcun rilievo ai fini della tempestività dell'atto di riassunzione, nè implica in alcun modo che la riassunzione sia stata disposta d'ufficio, trattandosi di un mero provvedimento di organizzazione dell'attività dell'ufficio, emesso sul presupposto dell'ormai già ripristinata pendenza del giudizio tempestivamente riassunto dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)