Sez. L, Sentenza n. 12299 del 21/08/2003 (Rv. 566118 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Regolamento di competenza proposto per contrastare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria - Cessazione della causa di sospensione - Riassunzione del processo prima della decisione sul regolamento - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
Nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contrastare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, sia venuta meno la suddetta causa di sospensione e sia stato riassunto il processo, questo può ben proseguire nel contraddittorio delle parti nonostante la pendenza del regolamento di competenza, atteso che, venuta meno la condizione processuale nell'interesse ad agire (per essere venuta meno la causa di sospensione) il regolamento proposto si pone come manifestamente inammissibile e perciò consente al giudice adito di proseguire il giudizio. Peraltro, difetta di interesse a dedurre la mancata sospensione in pendenza di regolamento di competenza la parte che con detto regolamento abbia contrastato la sussistenza di una causa di sospensione necessaria, quando detta causa sia comunque cessata e il processo sia stato riassunto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)