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Sez. 5, Sentenza n. 19561 del 17/09/2014 (Rv. 632449 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero di credito d'imposta - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - ApplicabilitĂ  - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632449-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso con il quale l'Ufficio finanziario procede al recupero del credito di imposta, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere emanato, in assenza di particolari ragioni di urgenza, prima che sia decorso il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, trattandosi di atto anch'esso impositivo, di accertamento della pretesa tributaria, a cui va, pertanto, estesa la disciplina procedimentale fissata da tale disposizione con specifico riferimento all'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)