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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8429 del 31/03/2017 (Rv. 643612 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero di credito d'imposta - Atto prodromico rispetto ad accertamento - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643612-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, nè comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 421 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)