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Sez. 5, Sentenza n. 4687 del 23/03/2012 (Rv. 621745 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621745-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso con il quale l'Ufficio finanziario procede al recupero del credito di imposta, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere emanato anche prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dal compimento delle attività di verifica, previsto in relazione all'avviso di accertamento dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché, pur essendo i due atti parificati con riferimento alla loro natura, la diversa soluzione implicherebbe la surrettizia imposizione di un termine di legge non contemplato dalla normativa, senza che ciò sia necessario al fine di evitare pregiudizi per il contribuente, il quale è libero di impugnare sia l'avviso di recupero, sia l'avviso di accertamento, rispetto al quale il primo è comunque atto propedeutico, fermo restando, inoltre, nel secondo caso, l'obbligo per l'Amministrazione di rispettare il termine indicato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)