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Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 28/02/2007 (Rv. 595000 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Procedimento ex art. 263 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Controversia in ordine all'obbligo di rendere il conto - Ordine del giudice di presentazione del conto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595000-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

Il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile. (Nella specie, il convenuto, dopo aver negato di essere tenuto a rendere il conto, aveva depositato spontaneamente, con riserva della predetta contestazione, un conto privo di sottoscrizione e della documentazione giustificativa, necessaria per il riscontro della veridicità delle singole partite e per il controllo del risultato finale: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'avvenuta presentazione del conto avesse determinato l'apertura della procedura di rendiconto, con la conseguente preclusione di ogni questione riguardante l'obbligo di rendere il conto, in quanto il convenuto aveva contestato la sussistenza di detto obbligo, e non era intervenuta al riguardo una sentenza di accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)