Sez. 1, Sentenza n. 883 del 10/02/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207690 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione - Causa originaria di inammissibilità del ricorso - Impossibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. In tale ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo "carenza e illogicità della motivazione", in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle risultanze processuali, facendo propria senza vaglio critico la motivazione del giudice di primo grado, pur in assenza di prova certa e precisa circa la sussistenza dei reati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)