Sez. 6, Sentenza n. 14053 del 24/03/2006 Ud. (dep. 20/04/2006) Rv. 233453 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza - Disciplina transitoria L. n. 46 del 2006, art. 10, comma quinto - Rinvio della trattazione per eventuale proposizione di motivi nuovi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. d) ed e), cod. proc. pen, ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dell'unico motivo, preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., dato che tale peculiare meccanismo presuppone l'esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale ed è incompatibile con l'inammissibilità genetica del ricorso, a cui segue l'inesistenza "ab origine" di un valido rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)