Sez. 6, Sentenza n. 14580 del 09/03/2006 Cc. (dep. 27/04/2006) Rv. 233482 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità del ricorso - Disciplina transitoria L. n. 46 del 2006, art. 10, comma quinto - Rinvio della trattazione per eventuale proposizione di motivi nuovi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)