Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13324 del 26/07/2012 (Rv. 623537 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Definitività - Nozione - Scadenza del termine per proporre impugnazione ordinaria del provvedimento presupposto - Conseguenze - Decisione della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti a seguito di rinvio dalla sezione giurisdizionale centrale d'appello - Applicabilità dei termini d'impugnazione - Criteri.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la definitività del provvedimento presupposto, dalla cui data computare il termine di sei mesi previsto a termine di decadenza per la preposizione della relativa domanda, va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l'impugnazione ordinaria; ne consegue che non può ritenersi definitiva la sentenza emessa, a seguito di rinvio dalla sezione giurisdizionale centrale d'appello, dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti in quanto ancora suscettibile d'impugnazione, con una maggiorazione derivante dall'applicazione anche ai giudizi pensionistici, come nella specie, della sospensione feriale dei termini.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)