Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 26/05/2006 (Rv. 590959 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Decisione emanata a conclusione di una fase processuale intermedia - "Definitività" - Nozione - Decisioni in materia pensionistica della Corte dei conti pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali - Mezzi di impugnazione ordinaria - Sussistenza - Proposizione della domanda di riparazione - Decorrenza del termine.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il momento iniziale di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda, fissato dall'art. 4 nel momento in cui la decisione "è divenuta definitiva", coincide, allorché questa sia emanata a conclusione di una fase processuale intermedia, nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata, con la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione della decisione stessa, sicché il procedimento va considerato pendente fino a quando la decisione è impugnabile, risolvendosi la "definitività" del provvedimento nella preclusione all'esperimento dei mezzi d'impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento. Nel processo in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei conti, regolato dal d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo modificato dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, avverso le decisioni rese in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali è proponibile appello alle sezioni giurisdizionali centrali, a norma dell'art. 1 del d.l. n. 543 del 1993, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione, "per soli motivi di diritto"; la particolare conformazione dell'appello nei detti giudizi, quale emerge anche dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti (nonché dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2003) non consente di negarne il carattere di impugnazione ordinaria. Ne consegue che, in ordine alle decisioni in materia di pensioni pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, impugnabili con l'appello, ove non siano state notificate, entro il termine di un anno dalla pubblicazione, è dalla maturazione di tale termine che decorre quello di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di riparazione.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)