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Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 15/07/2011 (Rv. 619232 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Entro il termine prescritto - Conseguenze - Decisione del gravame sulla base degli atti disponibili - Riferibilità anche agli atti contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619232-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto (artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. att. cod. proc. civ.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)