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Sez. 3, Sentenza n. 8553 del 04/08/1995 (Rv. 493569 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Entro il termine prescritto - Improcedibilità ex art. 348 cod.proc. civ. - Esclusione - Decisione del gravame sulla base degli atti disponibili - Obbligo del giudice d'Appello - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493569-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine prescritto (artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. att.) resta esclusa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348 comma secondo per il diverso caso della mancata prestazione del fascicolo medesimo ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includersi quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso non ritenga di negare l'autorizzazione al deposito tardivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)