Sez. L, Sentenza n. 1580 del 21/02/1985 (Rv. 439566 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DA UN PROFESSIONISTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DA UN PROFESSIONISTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'attività di consulenza, che un professionista svolga in modo continuativo e coordinato (nella specie, in favore di un imprenditore, per tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti con i dipendenti), rientra nell'ambito dei rapporti contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione delle relative controversie alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, qualora si traduca in una collaborazione di carattere prevalentemente personale, tenuto conto che tale requisito non resta escluso dalla circostanza che il professionista si avvalga di sostituti o collaboratori, ovvero di costose attrezzature tecniche (come gli elaboratori elettronici), ove si tratti di meri supporti alla sua prestazione, e non di elementi di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, nella quale la prestazione stessa si inserisca. (V 3216/82, mass n 421160).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)