Sez. L, Sentenza n. 6475 del 05/11/1986 (Rv. 448636 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRETESA ATTINENTE AL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI AVVOCATO NELLO INTERESSE DI UN ENTE SOCIETARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'AVVOCATO CON SOSTITUTI O COLLABORATORI - IRRILEVANZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRETESA ATTINENTE AL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI AVVOCATO NELLO INTERESSE DI UN ENTE SOCIETARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'AVVOCATO CON SOSTITUTI O COLLABORATORI - IRRILEVANZE.*
La previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. si riferisce anche ai rapporti di lavoro autonomo professionale (aventi i requisiti indicati dalla norma), compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operatività di detta norma; pertanto, nonostante la Mancanza di un preventivo accordo di clientela, è soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente al compenso per l'attività professionale di avvocato nell'interesse di un ente societario, caratterizzata da continuità, per durata pluriennale ed assiduità di impegni, nonché da coordinazione per il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario (quale può desumersi dalle direttive impartite al professionista o dalla assicurata disponibilità in maniera vincolante) nonché dal carattere prevalentemente personale della prestazione, che è proprio dell'opera professionale forense e deve comunque presumersi, senza restare escluso dal fatto che il professionista si avvalga di sostituti o collaboratori. (V 1920/85, mass n 439833; (V 1580/85, mass n 439566; (V 4909/84, mass n 436796; (V 4038/84, mass n 436013; (V 3620/84, mass n 435615; (V 2888/84, mass n 434941).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)