Sez. 5 - , Ordinanza n. 12257 del 17/05/2017 (Rv. 644133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Agevolazioni – Difetto dei relativi presupposti – Liquidazione della maggiore imposta – Natura complementare – Conseguenze con riguardo alla responsabilità del notaio rogante.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)