Sez. 3, Sentenza n. 13082 del 14/07/2004 (Rv. 574592 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art.23 D.L. 66/1989 - Spese delle Province, Comuni e delle Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Rapporto obbligatorio diretto fra privato ed amministratore - Configurabilità - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento - Proponibilità - Esclusione per le prestazioni successive all'entrata in vigore del D.L. 66/1989 - Prestazioni rese in data anteriore - Proponibilità dell'azione - Limiti - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Sono prive di retroattività le disposizioni dell'art.23 D.L. 66/1989 convertito nella legge 144/1989, secondo le quali qualora vi sia stata da parte dell'amministratore o del funzionario di un Comune l'acquisizione di beni o di servizi in violazione delle prescrizioni introdotte dalla citata norma, il Comune - stante il venir meno del rapporto di immedesimazione organica - non è responsabile per il mancato pagamento della controprestazione néè esperibile nei suoi confronti l'azione sussidiaria di indebito arricchimento, atteso che delle relative obbligazioni rispondono direttamente l'amministratore o il funzionario che hanno agito. Tuttavia, allorquando detta norma menziona (comma terzo) l'"effettuazione di qualsiasi spesa", intende riferirsi anche agli atti di acquisizione i quali siano esecutivi di impegni di spesa assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge; ciò sia perché il tenore letterale della disposizione si riferisce anche all'atto in sè di pagamento della spesa, sia perché il comma quarto estende espressamente la responsabilità dell'amministratore o del dipendente anche alle esecuzioni reiterate o continuative, mentre soltanto il comma primo fa salve, ma solo in riferimento a una limitata categoria di comuni, le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)