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Sez. 3, Sentenza n. 7369 del 14/05/2003 (Rv. 563005 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art.23 D.L. 66/1989 - Spese delle Province, Comuni e delle Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Rapporto obbligatorio diretto fra privato ed amministratore - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento - Proponibilità - Esclusione per le prestazioni successive all'entrata in vigore del D.L. 66/1989 - Prestazioni rese in data anteriore - Proponibilità dell'azione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563005-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Ai sensi dell'art.23 D.L. 66/1989 convertito nella legge 144/1989, qualora vi sia stata da parte dell'amministratore o del funzionario di un Comune l'acquisizione di beni o di servizi in violazione delle prescrizioni introdotte dalla citata norma, il Comune - stante il venir meno del rapporto di immedesimazione organica - non è responsabile per il mancato pagamento della controprestazione né è esperibile nei suoi confronti l'azione di indebito arricchimento, che ha carattere sussidiario, atteso che delle relative obbligazioni rispondono direttamente l'amministratore o il funzionario che hanno agito. Stante, peraltro, il carattere non retroattivo della norma, è comunque proponibile nei confronti del Comune l'azione di cui all'art.2041 cod. civ. relativamente ai beni o ai servizi resi in data anteriore alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)