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Sez. 3, Sentenza n. 17257 del 14/11/2003 (Rv. 568189 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disposizione ex art. 23, D.L. n. 66 del 1989, riprodotta dall'art. 35, D.Lgs. n. 77 del 1995 - Spese delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Effetti - Rapporto obbligatorio diretto tra privato fornitore e amministratore o funzionario - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568189-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio Concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del D.L. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D.Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dell'impresa di fornitura nei confronti della P.A., ha integrato la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)