Sez. 3, Sentenza n. 3223 del 15/05/1986 (Rv. 446219 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAME DEL PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITÀ DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAME DEL PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITÀ DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La Determinazione dei poteri del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l'esame dei limiti entro i quali la Corte di Cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla sentenza impugnata; pertanto, nel caso in cui questa sia stata cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio non può riesaminare il presupposto di applicabilità del principio di diritto, enunciato dalla sentenza di annullamento, sulla scorta di una rivalutazione dei fatti accertati o mediante l'adozione di una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita dalla sentenza di Cassazione. (V 4704/81, mass n 415431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)