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Sez. 3, Sentenza n. 9398 del 25/09/1997 (Rv. 508218 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Riesame del presupposto di applicabilità del principio di diritto stabilito dalla S.C. - Mediante rivalutazione dei fatti o adozione di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

La cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.) non consente al giudice di rinvio il riesame del presupposto di applicabilità del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento attraverso la rivalutazione dei fatti accertati ovvero la adozione di una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita dal giudice di legittimità, atteso che, in sede di rinvio, non sono proponibili questioni che introducano, nel giudizio, la trattazione di un "thema decidendum" diverso da quello in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, dovendo, invece, il nuovo giudice pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e, quindi, in base ai presupposti di fatto dalla stessa considerati come accertati anche in via implicita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 143, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)