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Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981 (Rv. 415431 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PRELIMINARI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO- GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - RIESAME IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA PRONUNCIATA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415431-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PRELIMINARI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO- GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - RIESAME IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA PRONUNCIATA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio che fissa i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa, comporta che devono ritenersi implicitamente e definitivamente decise tutte le questioni preliminari che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento, sicche e inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni stesse in Sede di rinvio e a piu forte ragione in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in Sede di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)