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Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006 (Rv. 593040 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Accertamento - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593040-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto razionalmente e congruamente motivata la considerazione della gravità dell'inadempimento di un contratto di locazione consistita nell'aver adibito il locale contrattualmente destinato al commercio di audiovisivi a "sexy shop" in cui venivano vendute cassette pornografiche. In particolare, la Corte ha escluso la sindacabilità delle valutazioni sul disvalore etico e sociale dell'attività svolta e sulle conseguenze negative sul valore commerciale dell'immobile, trattandosi di considerazioni argomentate logicamente e basate sul comune sentire e sulle comuni regole di esperienza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)