Sez. 1, Sentenza n. 3195 del 06/06/1979 (Rv. 399569 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il principio secondo cui le parti contro le quali e stata proposta un'impugnazione, e quelle chiamate a integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili, possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva, e applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, qual e quello della semplice adesione all'impugnazione principale, riguardo alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario. (Conf 2639/78, mass n 391998; (Conf 3514/77, mass n 387098; (Conf 1356/77, mass n 385066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)