Sez. U, Sentenza n. 29025 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/07/2001) Rv. 219227 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Impugnazioni- Provvedimenti del pubblico ministero di diniego della sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova "terapeutico" - Ricorso per cassazione - Proponibilità - Esclusione - Incidente di esecuzione - Esperibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. "terapeutico" presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)