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Sez. 1, Sentenza n. 15012 del 07/07/2011 (Rv. 618593 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 16 legge n. 504 del 1992 - Applicazione - Criteri comparativi.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618593-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'ICI, risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità, il giudice deve compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, e l'ultima dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'ICI, con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)