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Sez. 1, Sentenza n. 10934 del 08/08/2001 (Rv. 548883 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 16 legge n. 504 del 1992 - Comparazione tra l'indennità ex art. 5 bis e la dichiarazione del valore dell'immobile a fini ICI - Momento della comparazione - Riferimento alla data del decreto di espropriazione - Necessità.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548883-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) il giudice deve compiere la comparazione tra l'indennità spettante al ricorrente ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e l'ultima dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'ICI con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)